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Contributo statale per le Ass. di Promozione Sociale Stampa E-mail

Emanate le linee guida - annualità 2006  - per la presentazione delle domande di contributo, avanzate dalle associazioni di promozione sociale ai sensi delle leggi 15 dicembre 1998, n. 438 e 19 novembre 1987 n. 476.
Le associazioni per accedere al contributo devono possedere le seguenti caratteristiche:
- requisito dimensionale, in particolare si richiede che l’ente o associazione sia diffuso in almeno 10 regioni con sedi presenti ed operanti da almeno tre anni consecutivamente a decorrere dalla data della domanda; 
- requisito della democraticità, ovvero che l’ente sia organizzato secondo criteri democratici, in modo da operare con la più ampia partecipazione degli associati ed in modo da garantire la presenza delle minoranze.
In deroga  al requisito della diffusione nazionale possano essere ammessi a contributo anche i soggetti aventi sede unica o sedi in meno di dieci regioni, a condizione che l’attività svolta da detti soggetti sia riconosciuta di “evidente funzione sociale”.
Le richieste devono essere presentate entro il 31 marzo 2006 e indirizzate:
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per il Volontariato - l'Associazionismo e le Formazioni Sociali - DIV. II - Associazionismo Sociale - Via Fornovo, 8 00192 Roma.

 

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