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Agenzia delle Entrate: inutile presentare un nuovo modello EAS per le variazioni Stampa E-mail
La risoluzione n. 125/E del 06.12.2010, chiarisce alcuni dubbi riguardanti l'obbligo introdotto dall'art. 30 del Dl 185/08.
A certe condizioni, non è necessario presentare un nuovo modello Eas per comunicare che è cambiato il rappresentante legale o che sono mutati alcuni dati relativi all'organizzazione.
La norma stabilisce che gli enti associativi non commerciali (non profit, organizzazioni di volontariato, società sportive dilettantistiche, eccetera) per fruire delle agevolazioni tributarie loro riservate (non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi - art. 148 del Tuir e art. 4 del Dpr 633/72), devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate dati e notizie rilevanti ai fini fiscali, compilando il modello Eas, un modello creato ad hoc per consentire all'Amministrazione finanziaria di effettuare gli opportuni controlli e accertare la reale sussistenza dei requisiti che danno il via libera al trattamento fiscale di favore riservato a quei determinati settori.
La norma chiede anche di inoltrare una nuova comunicazione, in caso cambino i dati già trasmessi, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione: ma ci sono delle eccezioni.
Con la risoluzione odierna, l'Agenzia delle Entrate esonera, appunto, le organizzazioni dall'invio di un nuovo modello Eas nell'ipotesi in cui siano cambiati i dati identificativi del rappresentante legale o dell'associazione stessa e tali modifiche siano state già comunicate attraverso i quadri B (Soggetto d'imposta) e C (Rappresentante) dei modelli:
- AA5/6 per i soggetti non titolari di partita Iva;
- AA7/10 per i soggetti titolari di partita Iva.
Si tratta, infatti, sottolinea il documento di prassi, di informazioni già note all'Amministrazione, perché i contribuenti diversi dalle persone fisiche, titolari o non di partita Iva, sono tenuti a comunicare tali variazioni, con i modelli AA5/6 o AA7/10, agli uffici finanziari.
I modelli possono essere presentati direttamente, o mediante raccomandata, a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, oppure telematicamente dagli interessati o servendosi di un intermediario autorizzato. In questi casi, quindi, gli enti non sono tenuti a presentare un Eas aggiornato con le modifiche, entro il 31 marzo.
Le organizzazioni tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese o alla denuncia al Repertorio delle notizie economiche e amministrative, precisa infine la risoluzione, devono segnalare le variazioni trasmettendo al Registro delle imprese la Comunicazione unica, che contiene anche il modello AA7/10, per via telematica o su supporto informatico.

Per ulteriori informazioni
Agenzia delle Entrate di Foggia
Via F. Marcone, 9 - 71122 Foggia
tel.: 0881.586111
fax: 0881.712964
e-mail: Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo
url: www.agenziaentrate.gov.it
 

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