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La risoluzione n. 124/E emanata dall'Agenzia delle Entrate il 12 agosto ha precisato il trattamento tributario, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, applicabile alle erogazioni liberali effettuate dai cittadini, attraverso lo strumento cosiddetto "sms solidale", in occasione dell'iniziativa, che annualmente viene realizzata da un Comitato Onlus, volta alla raccolta di fondi necessari alla ricerca scientifica sulle malattie genetiche. Sostanzialmente, nella suddetta risoluzione, l'Agenzia ha affermato l'esclusione dall'ambito applicativo dell'Iva delle somme versate ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del Dpr n. 633 del 1972, in quanto rappresentano delle vere e proprie erogazioni di denaro da parte dei cittadini-donatori.
Più precisamente, come ha fatto rilevare il Comitato interpellante, in occasione delle suddette iniziative le varie società di telefonia mobile mettono a disposizione dell'utenza (i potenziali donatori) una somma che può essere attivata attraverso un sms a un numero prestabilito; alla fine le varie chiamate avranno prodotto una somma complessiva che i gestori telefonici trasferiscono al Comitato promotore dell'iniziativa. Perplessità sono sorte proprio in relazione al regime Iva da applicare alle somme ricevute tramite gli sms solidali, il che si sarebbe riverberato sulla somma complessiva che la società telefonica è tenuta a trasferire, a conclusione dell'iniziativa, al Comitato. Infatti, applicando il tributo in relazione all'utilizzo del servizio telefonico (comportamento in genere seguito dai gestori telefoni), la somma totale restituita al Comitato per il finanziamento della ricerca risulterebbe, di conseguenza, inferiore a quella effettivamente versata dall'utente, in quanto decurtata della percentuale dell'imposta applicata. Relativamente al rapporto tra la società-gestore telefonico e l'utente-donatore, l'Agenzia ha precisato il diverso trattamento fiscale nelle ipotesi in cui la somma devoluta venga addebita in bolletta o qualora venga utilizzata da parte dell'utente una scheda prepagata. Infatti, nella prima eventualità occorre verificare in particolare la possibilità di un rimborso per un'anticipazione di denaro fatta dal gestore telefonico in nome e per conto dell'utente ai sensi dell'articolo 15, primo comma, n. 3), del medesimo Dpr 633/72 che prevede l'esclusione dalla base imponibile dell'Iva delle "somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate". Detta disposizione, a parere dell'Agenzia, poteva essere invocata unicamente nel caso in cui la somma donata dall'utente venga addebitata sulla bolletta telefonica e in considerazione che il riaddebito costituisca il recupero di una anticipazione fatta in nome e per conto dell'utente. Ovviamente, nell'ipotesi in cui venga stabilita l'erogazione delle somme soltanto effettivamente incassate, l'esclusione dal tributo non origina dal suddetto articolo 15, in quanto non sussiste alcuna anticipazione, bensì dal particolare atto negoziale che è intervenuto tra la società telefonica e il Comitato promotore dell'iniziativa, in virtù del quale essa rappresenta un mero veicolo. Nel caso in cui la devoluzione avvenga attraverso una scheda prepagata dall'utente, essa rappresenta a tutti gli effetti un servizio fornito all'utente e, come tale, sull'intero importo viene pagata l'Iva da parte dell'utente, che il gestore telefonico è tenuta a versare all'erario, ai sensi dell'articolo 74, primo comma, lettera d), del citato Dpr 633/72; in tale eventualità, il gestore è tenuto a riversare la somma effettivamente donata dall'utente al Comitato e, conseguentemente, la medesima somma deve essere scorporata dalla base imponibile e il gestore telefonico deve recuperare l'Iva precedentemente versata su quello stesso importo in base alle modalità e nei termini previste dalle disposizioni di legge. |