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Le donazioni per la Onlus Stampa E-mail

L´Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 39 (del 19 agosto 2005) “Imposte sui redditi. Onlus e terzo settore. Erogazioni liberali”, in riferimento all´articolo 14 del decreto legge n.35 del 14 marzo 2005, successivamente convertito nella legge n.80 del 14 maggio 2005.
La circolare conferma le deduzioni fiscali (fino a un tetto di 70mila euro e al 10% del reddito dichiarato) per i donatori di erogazioni liberali in favore di Onlus.
L´Agenzia delle Entrate chiarisce che i versamenti di danaro dovranno essere effettuati in banca, in posta o con carte di credito o con assegni.

Ricordiamo che i beneficiari delle donazioni sono le Onlus disciplinate dal decreto legislativo 460/1997 e iscritte all´Anagrafe unica; le Onlus di diritto (organizzazioni di volontariato iscritte ai registri, organizzazioni non governative riconosciute, cooperative sociali, enti ecclesiastici considerati Onlus limitatamente ad una attività), associazioni di promozione sociale iscritte al registro nazionale, fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico, e paesaggistico).

I soggetti che possono usufruire delle donazioni detassate sono sia persone fisiche soggette all´Irpef sia enti soggetti all´Ires (società di capitali, cooperative, enti non commerciali di ogni genere compresi quelli che hanno redditi di capitale, o da fabbricati).
Le erogazioni liberali in favore delle Onlus possono essere sia in denaro sia in beni in natura ( il cui calcolo del valore economico sarà valutato in base al prezzo di mercato o tramite una perizia).

La circolare conferma, inoltre, che i beneficiari delle erogazioni liberali sono tenuti ad avere “di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell´esercizio, di un documento che rappresenti la situazione patrimoniale, economica a finanziaria.”
Il dettato della norma richiama quanto previsto in materia di scritture contabili delle Onlus citato nell´articolo 25 del D.Lgs 460/97. La circolare però, come già per le Onlus, non indica il metodo di tenuta delle scritture contabili, limitandosi a richiedere l´esistenza di alcune caratteristiche (completezza e analiticità).
Volendo rispettare le caratteristiche richieste dalla norma e redigere un documento rappresentante la situazione “patrimoniale, economica e finanziaria” risulta, quindi, necessario ricorrere al metodo della partita doppia.

La circolare conferma, inoltre, le sanzioni previste dalla legge. Infatti, nel caso in cui nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore siano esposte delle indebite deduzioni dall´imponibile, è prevista una maggiorazione del 200% della sanzione prevista dall´articolo 1, comma 2, del D.Lgs 471/97.
Se la responsabilità per l´indebita detrazione è da attribuirsi all´ente beneficiario a causa del mancato possesso dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico o esposti ai soggetti erogatori, l´ente e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

 

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