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Trattamento dati sensibili per la Privacy Stampa E-mail

Il Garante della Privacy con un provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2004, autorizza il trattamento dei dati sensibili (di cui all´articolo 4, comma1, lettera d del Codice della Privacy) da parte di associazioni, fondazioni, comitati e altri organismi di tipo associativo (Autorizzazione n. 3/2004).
Questo provvedimento ha efficacia a partire dal 1° luglio 2004 fino al 30 giugno 2005.
L´autorizzazione è rilasciata a:

- associazioni anche non riconosciute, partiti, movimenti politici, associazioni e organizzazioni sindacali, patronati, associazioni di categoria, casse di previdenza, organizzazioni assistenziali o di volontariato. Nonché federazioni e confederazioni nelle quali i precedenti soggetti sono riuniti secondo lo statuto, all´atto costitutivo o a un contratto collettivo;
- fondazioni, comitati e a enti, consorzi e organismi senza scopo di lucro, dotati o meno di personalità giuridica, comprese le Onlus;
- cooperative sociali e alle società di mutuo soccorso.
L´autorizzazione non riguarda i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Gli enti interessati da questo provvedimento non devono presentare una richiesta di autorizzazione al Garante.

 

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