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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2003 il “regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l´uso della denominazione di ONLUS in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1997, n.460” (Decreto del Ministero dell´Economia e delle Finanze 18 luglio 2003 n. 266, pubblicato in G.U. del 19 settembre 2003 n. 218) che entrerà in vigore dal 4 ottobre 2003. Questa nuova normativa introduce nuovi obblighi per tutti i soggetti di nuova costituzione che intendono usufruire delle agevolazioni riservate alle Onlus, e impone l´obbligo di invio della documentazione da parte di tutte le Onlus già esistenti, pena la cancellazione dall´Anagrafe unica delle onlus e la conseguente decadenza dai benefici previsti. La nuova procedura si compone di una comunicazione (arricchita tuttavia rispetto alla comunicazione precedente) e di un controllo formale preventivo all’iscrizione nell´anagrafe. Comunicazione e dichiarazione sostitutiva Dall´entrata in vigore del decreto, le organizzazioni di nuova costituzione che ritengono di soddisfare i requisiti per essere qualificate Onlus dovranno allegare alla comunicazione ex art. 11 D. Lgs. 460/1997 – redatta secondo il modello di cui al DM 19 gennaio 1998 – una dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante dell´organizzazione, nella quale sono attestate le attività svolte e il possesso dei requisiti di cui alla´rt. 10 del decreto 460. In luogo della dichiarazione è possibile allegare copia dello statuto o dell’atto costitutivo. In attesa che l´Agenzia delle Entrate predisponga il modello relativo alla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti secondo l’art.10 del Dlgs 460, la dichiarazione sostitutiva è redatta su carta libera. La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva sono spediti in plico, senza busta, raccomandata con avviso di ricevimento, o consegnati in duplice esemplare alla direzione regionale competente. Termine di consegna 3 novembre 2003 Organizzazioni già iscritte Una particolare attenzione al regolamento deve essere prestata dalle organizzazioni che già godono del regime agevolato. Entro trenta giorni dall´entrata in vigore, i soggetti già iscritti all´Anagrafe devono provvedere ad integrare la comunicazione effettuata a suo tempo secondo il modello di cui al DM 19 gennaio 1998, attraverso la presentazione della dichiarazione sostitutiva, da presentarsi secondo le stesse formalità descritte in precedenza. La Direzione Regionale delle Entrate, in caso di mancata presentazione, può richiedere l´adempimento dell´obbligo; se anche questo invito viene disatteso (entro trenta giorni dal ricevimento), la Direzione Regionale notificherà ai soggetti interessati un provvedimento motivato di cancellazione, che comporterà la decadenza dalle agevolazioni fiscali.Nulla cambia per le associazioni di volontariato iscritte ai relativi Registri regionali e provinciali: come più volte chiarito dall´Amministrazione Finanziaria, ultimamente con la circolare 14/E del 26.2.2003, le odv sono infatti escluse dall’obbligo di comunicazione alla Anagrafe tributaria in quanto Onlus di diritto. Controllo formale La novità più rilevante rispetto alla procedura fino ad oggi in vigore è tuttavia rappresentata dall´attività di controllo formale della sussistenza dei requisiti per l´ottenimento delle agevolazioni. Infatti, la Direzione Regionale dell´Agenzia delle Entrate competente, prima di procedere al´liscrizione, verifica: la regolarità della compilazione del modello di comunicazione; la sussistenza dei requisiti formali previsti dall’art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997; l´allegazione della dichiarazione sostitutiva ovvero dello statuto o dell´atto costitutivo. Entro il termine di 40 giorni al contribuente è notificata l´avvenuta o la mancata iscrizione all´Anagrafe unica delle Onlus. In caso di silenzio l´interessato si intende iscritto.Li´iscrizione all´Anagrafe permette all´ente di usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa sulle Onlus, con effetto retroattivo alla data della comunicazione o della costituzione. Se a seguito del controllo viene riscontrata l´assenza dei requisiti richiesti, l´organizzazione viene cancellata dall´Anagrafe, con decadenza dalle agevolazioni fruite. Nel caso in cui i requisiti siano invece venuti a mancare in un momento successivo, il provvedimento di cancellazione ha effetto solo per il futuro.
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