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Agevolazioni postali per le Associazioni Stampa E-mail

È stato rilevato (Il Sole 24 Ore del 29-3-2004) che sono circa seimila le organizzazioni non profit che pubblicano newsletter o riviste, con una diffusione rivolta a circa 9 milioni di cittadini.
Vista l´enorme diffusione delle riviste specialistiche edite dalle organizzazioni appartenenti al terzo settore e con riferimento alle agevolazioni postali per il settore non-profit vi è un continuo intervento sulla materia.
Con la legge 27 febbraio 2004 n. 46 è stato convertito in legge , con alcune modifiche, il decreto-legge 24 dicembre 2003 n. 353 che fissava le disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate.
La ratio della norma e la circolare di POSTEITALIANE, prevede che resta confermato l' accesso alle agevolazioni da parte delle associazioni e le organizzazioni non-profit.
Tra queste ultime, sono comprese le organizzazioni di volontariato (legge 266/1991), le Onlus iscritte all´Anagrafe presso la Direzione Regionale delle Entrate (D.L.vo 460/97), le ONG riconosciute dal Ministero degli Esteri (legge 49/87), le associazioni di promozione sociale (legge 383/2000), le fondazioni e le associazioni non lucrative aventi scopi religiosi, nonché gli enti ecclesiastici ed infine le associazioni professionali di categoria, gli ordini professionali, le associazioni d´arma e combattentistiche per l´invio dei “bollettini degli organi direttivi nazionali”.
Restano escluse le pubblicazioni finalizzate all´acquisizione di contributi, offerte ed elargizioni in denaro, ad eccezione di quelle realizzate da enti religiosi. A titolo informativo si ricorda che, con la legge 27 febbraio 2004 n. 46 sono state aggiunte tra i soggetti aventi diritto all´agevolazione: “le associazioni storiche operanti, per statuto, da almeno cinquanta anni per la conoscenza, la difesa e la valorizzazione dell´ambiente naturale e le associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati”.
Ricordiamo che per ottenere tale contributo è necessario presentare un´apposita domanda.
La domanda è assoggettata ad imposta di bollo (restano valide tutte le esenzioni previste per le associazioni che ne sono esenti) e alla domanda va allegata un´autocertificazione (in allegato1 il fac-simile) della “Dichiarazione sostitutiva per le associazioni senza fini di lucro e assimilate”.
Nel frattempo, anche POSTE ITALIANE, hanno emanato una propria circolare (Prot. Dir/3 del 12-1-2004) con la quale fissano le norme in merito. La circolare ricomprende tutto quanto contenuto nel Decreto Legge n. 353 del 24-12-2003 poi convertito nella Legge 27 febbraio 2004 n. 46
Il materiale relativo alle tematiche postali è reperibile presso il sito dell´U.S.P.I. (www.uspi.it).

 

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