|
Dal 10 gennaio 2005 (per effetto dei disposti dell´articolo 51 della Legge 3/2003) il divieto di fumare è esteso a tutti i locali chiusi ad eccezione dei seguenti: - quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico; - quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati. La Circolare del Ministero della Salute, del 17 dicembre 2004, ricomprende tra gli utenti anche i lavoratori dipendenti. Per cui, in tutte le sedi delle Associazioni di volontariato, aperte a utenti o al pubblico, è necessario imporre, segnalare e far rispettare il divieto di fumare ed, eventualmente, creare degli appositi locali con le caratteristiche indicate nell´allegato 1 del DPCM 23 dicembre 2003. La legislazione prevede delle sanzioni per chi fuma dove è vietato (da euro 25 ad euro 250 raddoppiati nel caso di presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di un lattante o di bambini sino a 12 anni), ma soprattutto prevede sanzioni per coloro che, gestendo i locali, tengano una condotta omissiva o negligente nei confronti di chi fumi dove è vietato oppure, ma solo in relazione ai locali pubblici o di pubblico spettacolo, omettano l´affissione della segnaletica prevista dalla legge (da euro 200 a euro 2000 aumentabili della metà nel caso in cui gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti). Il decreto, inoltre, indica che il divieto di fumare deve chiaramente essere espresso: - con almeno un cartello segnalatore che riporti la scritta «VIETATO FUMARE», integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull´osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni; - con altri cartelli che richiamino il divieto di fumo da apporre nei vari locali. In merito si ritiene anche di evidenziare che la normativa inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro (nello specifico il D.P.R. 493/1996) regolamenta le forme, le dimensioni, i materiali, i colori ed i pittogrammi dei cartelli segnalatori per cui si sconsiglia vivamente il “faidate” e si rimanda all’acquisto di segnaletica che viene dichiarata dal fabbricante o dal venditore come conforme al decreto suddetto. In merito alla necessità di realizzare locali per fumatori, si ritiene di segnalare che ai sensi del comma 4 dell6acute;articolo 51 della Legge 3/2003 il provvedimento avrebbe dovuto prevedere che “in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai fumatori”. Tuttavia tale situazione non è stata considerata nel DPCM 23 dicembre 2003 dove sono descritti i requisiti tecnici dei locali per fumatori, ma non le realtà che sono obbligate a renderli disponibili. In attesa, quindi, di ulteriori provvedimenti chiarificatori, la valutazione della necessità di realizzare detti locali viene lasciata all´,interpretazione dei gestori delle singole realtà che devono stabilire se nei locali a disposizione dell´Associazione vi siano delle persone che “soggiornano non volontariamente”.
Requisiti tecnici
|