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Modello EAS: servizi di informazioni, supporto alla compilazione e all’invio telematico Stampa E-mail
Modello EAS
(Modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi)

L'Agenzia delle Entrate ha emanato il 02.09.2009 il provvedimento con cui è stato approvato il Modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi ai sensi dell'art. 30 del DL 185/08 convertito, con modificazioni, in L. 2/09.
Gli enti associativi, che usufruiscono di una o più agevolazioni contenute nell’art. 148 del DPR 917/86 (TUIR - Testo Unico Imposte Redditi) e nell'art. 4, commi 4 e 6, del DPR 633/1972 (legge Iva), hanno l’obbligo di comunicare telematicamente, tramite il Modello EAS, all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.
Il provvedimento riguarda la quasi totalità delle associazioni non profit con alcune eccezioni (vedi Guida operativa all'adempimento dell’art. 30 del Ce.Se.Vo.Ca.).

Il modello fornisce all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali ed è obbligatorio per beneficiare delle norme di defiscalizzazione di quote sociali e corrispettivi da soci. In altri termini l'associazione che, essendo tenuta alla compilazione, non rispetti la scadenza, non potrà avvalersi della defiscalizzazione (Ires e Iva) delle entrate e verrà considerata ente commerciale.
Sono esonerate dalla comunicazione dei dati:
- gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale;
- le associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d'imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori ad € 250.000 (L. n. 398/91 - Regime speciale Iva e imposte dirette);
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal DM 25.05.1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);
- i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
- le Onlus di cui al D. lgs n. 460/97;
- gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).
Possono presentare il modello Eas con modalità semplificate i seguenti enti:
- le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate;
- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla L. n. 383/00;
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla L. n. 266/91, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto);
- le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del DPR 361/00;
- le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell'interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della L. n. 2/97 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
- le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
- l'ANCI, comprese le articolazioni territoriali;
- le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio l'AIRC);
- le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell'albo tenuto dal Ministero della Fifesa;
- le federazioni sportive nazionale riconosciute dal CONI.

Il modello EAS deve essere presentato esclusivamente in via telematica con due alternative:
• direttamente da parte dell’ente associativo, se ha accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
• avvalendosi di un intermediario abilitato dall’Agenzia delle Entrate (professionisti del settore tributario, Caf, ecc.).
Gli enti associativi hanno sessanta giorni dalla data di costituzione per presentare il modello. In caso di modifiche dei dati, gli enti associativi sono obbligati a presentare nuovamente il modello con le variazioni intervenute, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica dei dati medesimi. Tuttavia, non devono essere comunicate le variazioni relative ai seguenti dati: ammontare dei contributi pubblici ricevuti (dichiarazione n. 31); ammontare delle erogazioni liberali ricevute (dichiarazione 30); numero dei soci e/o associati dell’ente associativo (dichiarazione n. 24);  ammontare delle entrate (dichiarazione n. 23); costo sostenuto per messaggi pubblicitari (dichiarazione n. 21); il solo ammontare dei proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità percepiti occasionalmente o abitualmente (ultima parte della dichiarazione n. 20); numero e giorni per l'organizzazione di manifestazioni di raccolta fondi (dichiarazione n. 33).
Gli enti associativi che non inviano il Modello EAS non potranno più godere delle agevolazioni fiscali relative alla detassazione di quote e contributi associativi. L'ente diventerà "ente commerciale" a tutti gli effetti, attirando nella commercialità (pagamento di imposte e adempimenti contabili connessi) qualsiasi attività svolta.


Le associazioni possono accedere al servizio di supporto alla compilazione del Modello EAS rivolgendosi al  Ce.Se.Vo.Ca.
richiedendo un appuntamento all'area Consulenza.
Scarica il Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli Enti Associativi
Scarica le istruzioni per la compilazione

Approfondimenti e guide: 
- Onlus di diritto; le attività commerciali produttive e marginali
- Guida operativa all'adempimento dell'art. 30 - Modello EAS - III edizione - gennaio 2011

Normativa e prassi:
- Provvedimento del 02.09.2009 - Approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi da presentare ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legge n. 185/08, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/09 (Pubblicato il 03.03.2009 ai sensi dell'art. 1, comma 361, Legge n. 244/07).
- Art. 30 del Decreto legge n. 185/08 coordinato con la legge di conversione n. 2/2009
- Circolare n. 12 del 09.04.2009
- Circolare 45/E del 29.10.2009 dell'Agenzia delle Entrate
- Risoluzione n. 125/E del 06.12.2010

Archivio completo del Ce.Se.Vo.Ca.: art. 30
- Agenzia delle Entrate: comunicazione dati rilevanti ai fini fiscali degli Enti non profit
- Agenzia delle Entrate: semplificazione e nuova scadenza Modello EAS


Agenzia delle Entrate di Foggia
Via F. Marcone, 9 - 71122 Foggia
tel.: 0881.586111
fax: 0881.712964
e-mail: Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo
url: www.agenziaentrate.gov.it

 

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