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Dipartimento protezione civile: circolare sulle Associazioni di Protezione civile Stampa E-mail
Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 87 del 15.04.2009 è stata pubblicata la Circolare 10.03.2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativa a chiarimenti sull'applicazione dell'art. 6 del D. Lgs. n. 11 del 23.02.2009, recante misure urgenti di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.
Il documento rimarca gli ambiti di competenza delle organizzazioni  di  volontariato  che  espletano la propria attività nell'ambito del sistema di protezione civile ed i limiti che devono essere rispettati.
Le organizzazioni di protezione civile - si legge nella circolare - devono svolgere "attività volte alla previsione  e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle  popolazioni  sinistrate  ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi". Il loro lavoro, quindi, dovrà essere distinto e non sovrapponibile rispetto a quello dell'ordine pubblico e della sicurezza.
La Circolare evidenzia le differenze sostanziali tra il volontariato di protezione civile e le  associazioni cui si riferisce il D. Lgs. n.11 del 23.02.2009, che consente ai sindaci, d'intesa con i Prefetti, di avvalersi della "collaborazione di  associazioni  tra cittadini non armati" per "segnalare alle Forze di  polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale":
- per le  nuove  associazioni è prevista una specifica procedura di registrazione, distinta da quella  già esistente per le organizzazioni di volontariato di protezione civile;
- le funzioni di controllo sul nuovo tipo di associazioni saranno affidate alle Prefetture, mentre all'organizzazione del volontariato di Protezione civile provvedono le Regioni e le Province autonome;
- la disciplina dei requisiti delle nuove associazioni, nonché le modalità di iscrizione negli appositi registri saranno affidati ad un decreto del Ministro dell'Interno, con procedura  distinta  rispetto a quanto previsto per la Protezione civile;
- le associazioni che contribuiranno all'attività prevista dal D. Lgs. non potranno essere "destinatarie,  a  nessun titolo, di risorse  economiche  a  carico della finanza pubblica", tranne che in limitate e determinate eccezioni: è escluso, quindi, uno dei punti qualificanti della disciplina in materia di protezione civile;
- nel D. Lgs. non vi sono riferimenti alla normativa-quadro in materia di volontariato e di protezione civile.
Tuttavia, la partecipazione all'associazione ex art. 6 del suddetto D. Lgs., a titolo personale, da parte di soggetti già iscritti anche ad organizzazioni di volontariato di protezione civile è libera; è invece vietato utilizzare uniformi, simboli, emblemi, mezzi o attrezzature riconducibili alla Protezione Civile.

Per ulteriori informazioni:
Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile
Via Ulpiano, 11 - 00193 Roma
tel.: 06.68201
e-mail: Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo
url: www.protezionecivile.it
 

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