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L’ammissione del socio è deliberata dall’Assemblea generale ed è comunicata con lettera raccomandata al socio ammesso.
L’esclusione del socio è deliberata dall’Assemblea generale ed è comunicata con lettera raccomandata al socio escluso. Questi, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esclusione, può fare istanza di riesame del provvedimento di esclusione al Collegio dei Garanti. Il Collegio dei Garanti, sentito l’interessato ed il Presidente del Consiglio Direttivo, delibera definitivamente sull’istanza di riesame revocando o confermando il provvedimento dell’Assemblea.

Art. 3 – L’ASSEMBLEA
L'Assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca almeno una volta l'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da almeno un quinto dei soci; in tal caso il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea che si deve tenere entro quindici giorni dalla richiesta.
L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione (almeno un ora dopo) qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci.
L’Assemblea nomina fra i presenti un Segretario per la redazione del verbale della riunione. Il verbale delle sedute da redigere in apposito registro a disposizione di tutti i soci, deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, con voto palese, fatta eccezione per le questioni relative alle persone. Nelle votazioni palesi in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
L'assemblea è convocata dal Presidente mediante fax, posta elettronica o lettera raccomandata da inviarsi almeno 10 giorni prima della data di convocazione e con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.
La documentazione relativa all'ordine del giorno deve essere a disposizione per la consultazione presso la sede del Ce.Se.Vo.Ca. almeno 5 giorni prima dell’adunanza.
Non è ammesso il voto per delega ad altro socio di altro ente; è ammessa la delega all’interno della propria organizzazione da parte del rappresentante legale della stessa.

Art. 4 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente che lo presiede. Si riunisce almeno 6 volte l'anno e ogni qual volta il Presidente o un terzo dei suoi membri lo ritengano necessario.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del Ce.Se.Vo.Ca.
Di conseguenza, onde realizzare il programma di attività, pone in essere ogni atto esecutivo necessario.
Il Consiglio Direttivo per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell'opera di esperti consulenti che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante fax, posta elettronica o lettera raccomandata da inviarsi almeno 5 giorni prima della data di convocazione e con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei suoi membri con diritto di voto e delibera con le stesse modalità previste per l'Assemblea.
Non è ammesso il voto per delega.



 

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