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Pagina 1 di 4 REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE CE.SE.VO.CA. CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO CAPITANATA Art. 1 - FINALITA' Il Ce.Se.Vo.Ca. si ispira e attiene nel suo funzionamento interno e nel suo intervento sul territorio ai principi democratici, puntando alla promozione delle organizzazioni di volontariato e dell'azione volontaria, alla collaborazione con le istituzioni pubbliche e le altre espressioni della società civile. L'associazione promuove in tutte le forme che riterrà opportune la cittadinanza attiva, la cultura della partecipazione e della solidarietà. Il Ce.Se.Vo.Ca. nelle proprie attività a favore del volontariato è impegnato a proporre e promuovere la partecipazione volontaria e responsabile delle stesse organizzazioni e dei singoli volontari; concordando con le organizzazioni interessate i servizi da svolgere e stabilendo le modalità operative con le organizzazioni di volontariato a livello provinciale, delle Delegazioni e degli eventuali sportelli operativi. Il Ce.Se.Vo.Ca., sentite le organizzazioni di volontariato, o su loro proposta, a livello provinciale e di delegazione, può stipulare accordi con gli Enti locali al fine di reperire risorse a livello locale, sedi operative, operatori e strutture. Tali accordi possono comprendere convenzioni con gli enti locali, al fine di facilitare i rapporti operativi tra organizzazioni di volontariato e gli enti locali stessi, anche fornendo servizi. Nello svolgimento delle proprie attività il Ce.Se.Vo.Ca. si avvarrà di ogni struttura di carattere pubblico o privato che riterrà più opportuna; privilegiando, quando possibile, le organizzazioni del mondo del volontariato e del non-profit e puntando a coinvolgere e responsabilizzare le strutture culturali, formative e di ricerca. I servizi svolti dal Ce.Se.Vo.Ca. utilizzando i fondi speciali di cui all'art. 15 della legge 266/91, sono rivolti solo al volontariato, con le modalità previste dall'art. 4 del D.M. 21/11/91 dei Ministri del Tesoro e degli Affari sociali. Art. 2 - SOCI Le organizzazioni aderenti al Ce.Se.Vo.Ca. si devono ispirare, nel loro funzionamento interno e nelle loro attività, ai principi democratici e alla promozione della cultura della partecipazione e della solidarietà. La domanda di ammissione e le dimissioni dei soci vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dal rappresentante legale dell'organizzazione interessata e devono essere protocollate al momento del ricevimento. Le domande di ammissione devono essere corredate da statuto, eventuale regolamento, composizione degli organi sociali, descrizione delle attività svolte e programmate, informazioni sulla struttura organizzativa e sulle fonti di finanziamento. Le organizzazioni di volontariato non iscritte al Registro regionale e le altre organizzazioni di cui all’Art. 4 dello Statuto, dovranno presentare, contestualmente alla richiesta di adesione, autocertificazione attestante il rispetto e/o l’aderenza ai criteri previsti dalla Legge 266/91. Devono anche contenere l'indicazione del rappresentante legale, del rappresentante permanente nell'associazione, eventuali sostituzioni e l'iscrizione al Registro regionale del volontariato che costituisce titolo preferenziale. La domanda di ammissione, nella quale si dichiara di accettare i contenuti dello Statuto, è valutata dal Consiglio Direttivo e deliberata dall’Assemblea generale che dovrà tener conto di quanto previsto al comma precedente. L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
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