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Parlamento Italiano: approvato decreto anticrisi Stampa E-mail
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28.01.2009 - Supplemento Ordinario n. 14, il Decreto Legge n. 185 del 2008 (decreto anticrisi), convertito definitivamente nella Legge n. 2 del 28.1.2009.
Definitivo anche l'art. 30 del decreto, che contiene rilevanti novità per molti organismi non aventi scopo di lucro, ivi comprese le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali di cui alla L. 266/91:
- secondo il comma 5 dell'art. 30, la nota clausola di automaticità di cui al comma 8 dell'art. 10 del D. Lgs. n. 460/97, si applica solo a quelle organizzazioni che svolgono esclusivamente attività commerciali marginali, come individuate dal D.M. del 25.05.1995, pubblicato sulla G.U. n. 134 del 10.06.1995.
- le organizzazioni iscritte che svolgono attività diverse e quindi, attività di carattere puramente commerciale, non sono più onlus, almeno in maniera diretta e per effetto automatico di legge. Con il venir meno della qualifica speciale, vengono meno anche tutte le agevolazioni conseguenti derivanti dalla natura di Onlus.
Si vengono così a creare due categorie di organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali: organizzazioni di volontariato iscritte che si qualificano quali Onlus ai sensi del D. Lgs. n. 460/97; organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali ma che non sono Onlus ai sensi D. Lgs. n. 460/97.
Le organizzazioni iscritte che sono anche Onlus beneficeranno, come di consueto, della doppia disciplina tributaria, mentre le organizzazioni iscritte ai registri che non sono più Onlus, resteranno ancorate alla disciplina della Legge n. 266/91, ma perdono tutte le agevolazioni previste dal D. Lgs. n. 460/97.
Ad esempio, le donazioni in denaro ed in natura effettuate a favore di organizzazioni di volontariato che non sono Onlus non godranno più delle agevolazioni previste in materia di deducibilità dal reddito per il donante.
- I commi uno, due e tre del medesimo art. 30, prevedono un nuovo adempimento fiscale le cui modalità, termini e contenuti, saranno determinati con apposito provvedimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Si tratta di una nuova comunicazione contenente dati e notizie di natura tributaria alla quale sono tenuti tutti gli enti non commerciali, con esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte ai registi che non svolgono attività diverse da quelle indicate nel D.M. del 25.05.1995.
Anche in questo caso vi sono alcune organizzazioni di volontariato escluse dalla comunicazione, mentre altre rientrano totalmente nella previsione normativa. L'invio della comunicazione per i soggetti obbligati è condizione essenziale per godere della particolare disciplina di cui all'art. 148 del TUIR e anche in materia di I.V.A.. Anche in questo caso le conseguenze per il mancato adempimento avente carattere meramente formale appaiono assai gravi e certamente non proporzionate.
- il comma 4 dell'art. 30 della Legge modifica invece l'art. 10 del D. Lgs. n. 460/97 in un altro aspetto. Si introduce una norma che rende più chiaro un aspetto che ad oggi risultava risolto solo da alcune circolari. Si considera attività di beneficenza anche quella effettuata mediante rogazioni gratuite in denaro proveniente da gestioni patrimoniali o da donazioni appositamente raccolte a favore di enti senza scopo di lucro che operano nei settori tipici delle Onlus medesime. In estrema sintesi è attività di beneficenza quella che raccoglie fondi da destinare ad altri enti purché operanti nei settori indicati dal richiamato art. 10 del D. Lgs. n. 460/97. 


Per ulteriori informazioni:
Agenzia delle Entrate di Foggia
Via F. Marcone, 9 - 71100 Foggia
tel.: 0881.586111
fax: 0881.712964
e-mail: Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo
url: www.agenziaentrate.gov.it
 

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