
| 5 PER MILLE: obbligo di rendicontazione |
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I. Tra le novità più rilevanti introdotte dalla legge finanziaria 2008, c'è l'obbligo, per gli enti che hanno ricevuto o riceveranno il contributo del 5 per mille, di redigere un apposito e separato rendiconto.
L'articolo 8 del Decreto del Consiglio dei Ministri del 19.03.2008 ha definito le modalità di effettuazione di tale rendiconto. I soggetti beneficiari del 5 per mille, entro un anno dalla ricezione degli importi, saranno tenuti a redigere un apposito rendiconto, utilizzando il modulo che sarà reso disponibile sui siti istituzionali dei Ministeri competenti, nel quale sarà evidenziato in modo chiaro e trasparente l'effettivo impiego delle somme percepite per le finalità cui sono destinate. Tale rendiconto, dovrà essere accompagnato anche da una relazione che illustri gli interventi posti in essere, indicando per ciascuno di essi il costo, suddiviso nelle principali voci di spesa. I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmesse, entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, al Ministero competente all'erogazione delle somme, per consentirne il controllo. A tal fine, il Ministero potrà richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa. Si precisa che l'obbligo di invio riguarda gli enti che hanno percepito contributi di importo pari o superiore a € 15.000, mentre gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore non sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque redigere entro un anno dalla ricezione degli importi, conservare per dieci anni e inviare (a richiesta dei Ministeri competenti) per finalità di controllo. È stata, inoltre, prevista la possibilità di recupero, da parte dell'Erario, dei contributi erogati nei seguenti casi: a) qualora l'erogazione delle somme sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali (in tale ipotesi, e solo dopo apposita contestazione e svolgimento di un procedimento in contraddittorio, il Ministero competente provvede al recupero delle somme e trasmette gli atti all'autorità giudiziaria); b) qualora le somme erogate non siano state oggetto di rendicontazione; c) qualora gli enti che hanno percepito contributi di importo pari o superiore a € 15.000 non inviino il rendiconto e la relazione; d) qualora, a seguito di controlli, l'ente beneficiario sia risultato non in possesso dei requisiti che danno titolo all'ammissione al beneficio; e) qualora gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a € 15.000 non ottemperino alla richiesta di trasmettere, ai fini del controllo, il rendiconto, la relazione illustrativa e la ulteriore documentazione eventualmente richiesta. Il recupero del contributo comporterà l'obbligo a carico del beneficiario di riversare all'erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione in rapporto ai "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale. Ove l'obbligato non ottempererà al versamento entro il termine fissato, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione ed interessi, verrà disposto secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
II. Da un punto di vista fiscale il contributo del cinque per mille è di natura istituzionale, non essendovi nessun rapporto di natura sinallagmatica (nesso di reciprocità) tra i tre soggetti coinvolti: l'ente che riceve il contributo del cinque per mille, il firmatario della dichiarazione dei redditi e lo Stato erogatore della somma. Di conseguenza, per gli enti non profit le somme ricevute possono essere assimilate alle liberalità in denaro.
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