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Direttiva generale tutela non fumatori |
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Il 10 gennaio scorso è stata pubblicata la Direttiva Regionale dell’art. 51 comma 7 della legge 3/2003 sul divieto del fumo. Il divieto è esteso a tutti i locali chiusi ad eccezione di quelli privati non aperti al pubblico e quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati. Già la legge 584/1975 aveva vietato di fumare in molti locali come le corsie degli ospedali, le aule scolastiche, le biblioteche ed altre, ma la circolare del 17 dicembre 2004 comprende anche le associazioni di volontariato aperte a utenti e al pubblico. L’importo delle sanzioni da applicare sono quelle definite dall’art. 52 comma 20 della legge 448/01, incrementate del 10% come disposto dalla legge finanziaria 2005 n. 311/04. Anche nelle sedi delle associazioni di volontariato, aperte o al pubblico, è necessario imporre, segnalare e far rispettare il divieto di fumare ed eventualmente creare degli appositi locali per i fumatori. Tuttavia, come stabilito nella circolare del 17 dicembre 2004, la realizzazione di aree fumatori non rappresenta affatto un obbligo, ma una facoltà, riservata ai pubblici esercizi e ai luoghi di lavoro che qualora ritengano opportuno attrezzare locali riservati ai fumatori devono adeguarli ai requisiti tecnici dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003.
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