Skip to content

img04.jpg
Sei in:Home
Direttiva generale tutela non fumatori Stampa E-mail

Il 10 gennaio scorso è stata pubblicata la Direttiva Regionale dell’art. 51 comma 7 della legge 3/2003 sul divieto del fumo.
Il divieto è esteso a tutti i locali chiusi ad eccezione di quelli privati non aperti al pubblico e quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
Già la legge 584/1975 aveva vietato di fumare in molti locali come le corsie degli ospedali, le aule scolastiche, le biblioteche ed altre, ma la circolare del 17 dicembre 2004 comprende anche le associazioni di volontariato aperte a utenti e al pubblico.
L’importo delle sanzioni da applicare sono quelle definite dall’art. 52 comma 20 della legge 448/01, incrementate del 10% come disposto dalla legge finanziaria 2005 n. 311/04.
Anche nelle sedi delle associazioni di volontariato, aperte o al pubblico, è necessario imporre, segnalare e far rispettare il divieto di fumare ed eventualmente creare degli appositi locali per i fumatori.
Tuttavia, come stabilito nella circolare del 17 dicembre 2004, la realizzazione di aree fumatori non rappresenta affatto un obbligo, ma una facoltà, riservata ai pubblici esercizi e ai luoghi di lavoro che qualora ritengano opportuno attrezzare locali riservati ai fumatori devono adeguarli ai requisiti tecnici dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003.

 

Spot Video Ce.Se.Vo.Ca.

Cambia la lingua

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Notizie Ce.Se.Vo.Ca.

SMS informa

Volontariato in Capitanata

Test di valutazione "Volontariato in Capitanata"
facebook

Mappa Volontariato


Co.Ge.Puglia
CSV.net
Servizio Volontario Europeo
Campi di volontariato all'estero

Assistenza Modello EAS

Modello EAS
5x1000
UEPE / Ce.Se.Vo.Ca.

Chi è Online

Abbiamo 34 visitatori online

Contatore visite

2653440 visite dal 1.1.2005